Un altro stop alle cartelle locali


Un altro mese di stop per cartelle e ingiunzioni. Continua la serie di proroghe per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali. Differimenti di termini per brevi periodi che danno poche garanzie ai debitori e creano incertezze agli enti interessati e ai soggetti affidatari sull’attività di recupero dei crediti. Sono stati ancora una volta bloccati i versamenti delle entrate locali, tributarie e extratributarie, le attività di recupero dei crediti e le azioni esecutive. I termini per poter notificare cartelle e ingiunzioni sono stati rinviati fino al prossimo 28 febbraio, mentre i pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo, vale a dire entro il 31 marzo. Enti impositori e concessionari possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi, ma senza alcuna pretesa di imporre il pagamento immediato delle somme dovute. Sono validi, però, i provvedimenti adottati dai concessionari, i versamenti eseguiti, con relativi interessi di mora pagati dai debitori, dall’inizio dell’anno fino al 15 gennaio. Non è previsto il rimborso delle somme che sono state già versate. È quanto prevede l’articolo 1 del dl 7/2021.


Anche con l’intervento normativo precedente erano stati spostati solo di un mese le scadenze per versamenti e riscossioni delle entrate locali, sia tributarie che extratributarie. Quest’ultima proroga segue quelle che sono state concesse di recente con l’articolo 1 del dl 3/2021, ormai abrogato, e, prima ancora, con il dl 129/2020. I pagamenti dei crediti degli enti locali sono ormai bloccati da un anno. Il periodo di sospensione va dall’8 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2021. 


Viene ampliato ulteriormente il termine previsto dall’articolo 68 del decreto «Cura Italia» (18/2020) per i versamenti delle entrate locali, per la notifica delle ingiunzioni e per le conseguenti azioni esecutive e cautelari. I soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari. 


Per il contribuente è prevista la sospensione dei pagamenti fino alla fine di marzo. I debitori, in effetti, hanno tempo per provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga. L’articolo 1 del citato dl 7/2021 stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1 al 15 gennaio 2021, che è la data di entrata in vigore del decreto legge 3/2021, e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. 


Si considerano regolarmente eseguiti fino al 15 gennaio i pagamenti dei debiti, degli interessi di mora e delle sanzioni. La norma fa riferimento solo agli atti adottati dall’agente della riscossione, ma la stessa regola non può che valere anche per gli affidatari delle attività degli enti locali, che riscuotono a mezzo ingiunzione, richiamati in un periodo successivo della stessa disposizione per quanto concerne lo svolgimento delle azioni esecutive. Va ricordato che i termini di decadenza delle attività di accertamento delle entrate locali, a differenza dei tributi erariali, sono stati bloccati solo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. 


Dallo scorso anno, com’è noto, gli enti locali sono tenuti a emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Questi provvedimenti amministrativi, infatti, devono contenere l’intimazione di pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica. In caso di omesso versamento l’ente è legittimato a procedere direttamente all’esecuzione forzata.